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NEI PRIMI GIORNI DI ASSENZA SI APPLICA LA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Circolare del ministero alle pubbliche amministrazioni: «Visita fiscale anche per un solo giorno di malattia»

 Giro di vite per limitare le assenze ingiustificate dei dipendenti pubblici. D'ora in poi la visita del medico fiscale è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. Lo stabilisce una circolare firmata dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta.

AGEVOLARE I CONTROLLI Nel testo si chiarisce che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

Il medico potrà poi presentarsi per il controllo con meno limitazioni di orario. Si ampliano le ore in cui potrà essere effettuata la visita, al fine di agevolare i controlli. Oltre alla burocrazia, le restrizioni si occupa anche del portafoglio dei dipendenti pubblici. Ad ogni malattia, nei primi giorni di assenza e indipendentemente dalla durata, si applica la decurtazione dellaretribuzione, anche se non su tutte le voci dello stipendio. Potrà essere tagliata ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo» e «ogni altro trattamento economico accessorio: indennità accessione che possono essere quantificate attorno al 25-30% della retribuzione. Non saranno toccati il trattamento economico tabellare iniziale, la tredicesima, l'anzianità e gli eventuali assegni ad personam.

COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ Le assenze per malattia superiori a 10 giorni e, a prescindere dalla durata, alla terza assenza ogni anno, devono essere giustificate con un certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o dai medici convenzionati. La circolare fornisce inoltre indicazioni alle amministrazioni sull'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme. In particolare, i compensi di produttività potranno essere percepiti solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte e ai risultati conseguiti e nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di 'erogazione a pioggia'. In pratica, se si fanno assenze non si ha diritto ai premi economici dovuti alla produttività. Inoltre i contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti stabilendo sempre un monte ore massimo, al fine di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario».

PASQUALE PIEMONTESE